Convenzione

Art. 13

Tariffe conferenziali e classificazione dei tassi di nolo.

In vigore dal 16 mar 1989
- Tariffe conferenziali e classificazione dei tassi di nolo. 1) Le tariffe conferenziali non devono essere discriminatorie tra caricatori in condizioni similari. Le compagnie di navigazione conferenziate devono rigorosamente rispettare i tassi, le norme e le condizioni indicate nei tariffari ed in ogni altro documento pubblicato dalla Conferenza, che sia in corso di validità, nonché ogni accordo speciale ammesso dal presente Codice. 2) Le tariffe conferenziali dovrebbero essere redatte in termini semplici e chiari indicando il numero più limitato possibile di classi o categorie in relazione alle particolari esigenze dei traffici, e specificando un tasso di nolo per ogni merce e, quando conveniente, per ogni classe o categorie di merce. Esse dovrebbero anche indicare, per quanto possibile al fine di facilitare rilevazioni ad analisi statistiche, il numero di codice corrispondente al prodotto nella classificazione Standard del Commercio Internazionale, alla nomenclatura doganale di Bruxelles, oppure ad ogni altra nomenclatura adottata in sede internazionale. La classificazione delle merci nei tariffari dovrebbe essere preparata, per quanto possibile, in collaborazione con le organizzazioni dei caricatori o con altre organizzazioni nazionali o internazionali interessate.
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Tariffe conferenziali e classificazione dei tassi di nolo. (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo