Convenzione

Art. 15

Tassi di nolo promozionali.

In vigore dal 16 mar 1989
- Tassi di nolo promozionali. 1) Le Conferenze dovrebbero introdurre tassi di nolo promozionali per esportazioni non tradizionali. 2) Tutte le informazioni necessarie e ragionevolmente esigibili giustificanti la necessità di tassi di nolo promozionali saranno sottoposte alle Conferenze dai caricatori, dalle organizzazioni dei caricatori o dei rappresentanti dei caricatori interessati. 3) Speciali procedure saranno istituite per la decisione, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle informazioni di cui sopra, a meno che le parti non concordino diversamente, sulla richiesta di tassi di nolo promozionali. Una chiara distinzione sarà fatta tra queste e le procedure generali per vagliare la possibilità di ridurre i tassi di nolo per altre merci o per esentarle da aumenti dei noli. 4) Le informazioni riguardanti le procedure per esaminare le richieste di tassi di nolo promozionali saranno rese note dalla Conferenza ai caricatori ed alle loro organizzazioni e, a richiesta, ai governi e/o alle altre autorità competenti dei paesi il cui traffico è servito dalla Conferenza. 5) I tassi di nolo promozionali saranno stabiliti normalmente per un periodo di 12 mesi, a meno che non sia diversamente convenuto di comune accordo tra le parti interessate. Prima della scadenza di tale periodo, il tassòdi nolo promozionale sarà rivisto su richiesta dei caricatori e/o delle loro organizzazioni, che dovranno, a richiesta della Conferenza, dimostrare che il mantenimento del tasso promozionale oltre il periodo iniziale è giustificato. 6) Nellesaminare una richiesta di tassi di nolo promozionali, la Conferenza può' prendere in considerazione il fatto che i tassi, mentre promuoverebbero, l'esportazione di prodotti non tradizionali per i quali sono stati richiesti, non provochino sensibili distorsioni concorrenziali nei confronti di prodotti similari provenienti da altro paese servito dalla Conferenza. 7) I tassi di nolo promozionali non saranno esenti dalla imposizione di sovrannoli o di coefficienti di adeguameento valutario a norma degli . 8) Le singole compagnie di navigazione associate che servono gli specifici porti conferenziati dovranno accettare e non rifiutare irragionevolmente il trasporto di una adeguata quantità di merci per la quale sia stato stabilito un tasso promozionale.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-15

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