Convenzione

Art. 17

Variazioni dei cambi.

In vigore dal 16 mar 1989
Variazioni dei cambi. 1) Le variazioni dei cambi e le rivalutazioni ufficiali che comportino variazioni nel complesso dei costi e/o introiti globali di esercizio delle compagnie di navigazione conferenziate per le loro attività nell'ambito conferenziale, offrono ragioni valide per introdurre un coefficiente di aggiustamente monetario o di variazione dei tassi di nolo. Tali aggiustamenti o variazioni devono essere di entità tale da non comportare, per quanto possibile, per le compagnie conferenziate - nell'insieme - nè guadagno, nè perdita. L'aggiornamento o la variazione può prendere la forma di sovrannoli, di sconti o di aumento o di riduzione dei tassi di nolo. 2) Tali aggiustamenti o variazioni sono condizionati ad un preavviso che dovrà essere dato in conformità con gli usi regionali, quando questi esistano, e daranno luogo a consultazioni secondo le norme del presente Codice tra la Conferenza interessata e le altre parti direttamente in causa e indicate nel presente Codice come aventi titolo a partecipare alle consultazioni, salvo circostanze eccezionali che giustifichino l'immediata imposizione di un coefficiente di aggiustamento monetario o di una variazione nei tassi di nolo. Se vi è stato aggiustamento o variazione senza previe consultazioni, queste saranno in seguito tenuto al più presto possibile. Le consultazioni dovrebbe essere fatte sulla applicazione, sulla misura e sulla data di entrata in vigore del coefficiente di aggiustamento monetario o della variazione del tasso di nolo, seguendo le stesse procedure che a tal fine sono prescritte nel par. 4) e 5) dell' nei confronti dei soprannoli. Le consultazioni dovrebbero aver luogo ed essere completate entro un periodo non superiore ai 15 giorni dalla data alla quale è stata annunciata l'intenzione di applicare un soprannolo monetario o di introdurre una variazione nei tassi di nolo. 3) Se entro 15 giorni dal preavviso non si è pervenuti ad un accordo nelle consultazioni, si applicheranno le norme pertinenti del presente Codice, relative alla risoluzione delle controversie. 4) Le disposizioni dell' par. 6) si applicheranno con i necessari adattamenti ai coefficienti di aggiustamento monetario ed alle variazioni dei tassi di nolo trattate nel presente articolo.
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Variazioni dei cambi. (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo