Convenzione
Art. 18
Navi disturbo.
In vigore dal 16 mar 1989
- Navi disturbo.
I membri di una Conferenza non useranno nel traffico servito dalla Conferenza navi disturbo per escludere, impedire o ridurre la concorrenza forzando una Compagnia di navigazione non associata alla Conferenza a ritirarsi dal traffico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-18