Convenzione
Art. 11
Meccanismo di consultazione.
In vigore dal 16 mar 1989
- Meccanismo di consultazione.
1) Sulle questioni di comune interesse devono aver luogo consultazioni tra la Conferenza, le organizzazioni di caricatori, i rappresentanti dei caricatori e, per quanto possibile, i caricatori che l'autorità competente può' designare a tale scopo, se lo ritiene opportuno. Tali consultazioni avranno luogo tutte le volte che ne giunga richiesta da una qualsiasi delle parti sunnominate.
Le autorità competenti avranno il diritto, a richiesta, di partecipare pienamente alle consultazioni, ma ciò non significa che esse avranno un ruolo decisionale.
2) Le seguenti questioni, tra le altre, possono essere oggetto di consultazione:
a) variazione nelle condizioni generali tariffarie e relative regolamentazioni;
b) variazioni nei livelli generali dei tariffari e dei noli applicabili a merci di speciale importanza;
c) tassi di nolo promozionali e/o speciali;
d) applicazione di soprannoli e loro modifiche;
e) accordi di fedeltà, loro istituzione o modifiche nella forma e nelle condizioni generali;
f) cambiamenti nella classificazione dei porti agli effetti delle tariffe;
g) metodi da seguirsi dai caricatori per fornire le informazioni necessarie circa il volume probabile e la probabile natura dei loro carichi;
h) presentazione dei carichi all'imbarco e condizioni relative al preavviso di spazio disponibile.
3) Nella misura in cui esse rientrano nell'ambito delle attività di una Conferenza anche le seguenti questioni possono formare oggetto di consultazioni:
a) funzionamento dei servizi di ispezione del carico;
b) cambiamento nella struttura dei servizi;
c) effetti della introduzione di nuove tecnologie nei trasporti di merci in particolare della utilizzazioni con conseguente riduzione dei servizi convenzionali o soppressione dei servizi diretti;
d) adeguatezza e qualità dei servizi di trasporto marittimo, compresa l'influenza degli accordi di pool, di apporto o di partenza sulle disponibilità dei servizi e sui tassi di nolo ai quali tali servizi vengono forniti, cambiamenti nelle aree servite e nella regolarità degli scali delle navi conferenziate.
4) Le consultazioni debbono essere condotte prima che siano prese decisioni finali, a meno che non sia altrimenti previsto dal presente Codice. Dovrà essere dato preavviso della intenzione di prendere delle decisioni sulle questioni richiamate ai paragrafi 2) e 3) del presente articolo. Quando cio non fosse possibile, decisioni urgenti potranno essere prese in attesa che abbiano luogo le consultazioni.
5) Le consultazioni avranno inizio senza ritardi ingiustificati e in ogni caso nel termine massimo specificato nell'accordo di Conferenze o, in mancanza, non più tardi dei trenta giorni dopo la ricezione della proposta di consultazione, a meno che un termine di tempo diverso sia previsto dal presente Codice.
6) Nel corso delle consultazioni, le parti si adopereranno per fornire opportune informazioni, procedere tempestivamente alla discussione e al chiarimento delle questioni al fine di cercare delle soluzioni. Le parti interessate terranno conto dei pareri e delle difficoltà di ciascuna parte e si sforzeranno di raggiungere un accordo compatibile con la loro pratica commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-11