Convenzione

Art. 10

Rapporti annuali.

In vigore dal 16 mar 1989
- Rapporti annuali. Le Conferenze forniranno annualmente alle organizzazioni di caricatori e ai rappresentanti dei caricatori dei rapporti sulle loro attività, per fornire informazioni di carattere generale su ogni questione di loro interesse, incluse specifiche informazioni sulle consultazioni condotte con i caricatori e le loro organizzazioni, sul seguito dato ai reclami, sui mutamenti nella composizione della Conferenza, e sui cambiamenti significativi nei servizi, nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto. Tali rapporti annuali saranno trasmessi, a richiesta, alle autorità competenti dei paesi il cui traffico è servito dalla Conferenza interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo