Convenzione
Art. 10
7 / 57Rapporti annuali.
In vigore dal 16 mar 1989
- Rapporti annuali.
Le Conferenze forniranno annualmente alle organizzazioni di caricatori e ai rappresentanti dei caricatori dei rapporti sulle loro attività, per fornire informazioni di carattere generale su ogni questione di loro interesse, incluse specifiche informazioni sulle consultazioni condotte con i caricatori e le loro organizzazioni, sul seguito dato ai reclami, sui mutamenti nella composizione della Conferenza, e sui cambiamenti significativi nei servizi, nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto. Tali rapporti annuali saranno trasmessi, a richiesta, alle autorità competenti dei paesi il cui traffico è servito dalla Conferenza interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-10