ConvenzioneParte PRIMA

Art. 2

Partecipazione al traffico.

In vigore dal 16 mar 1989
- Partecipazione al traffico. 1) Una compagnia di navigazione ammessa ad una Conferenza avrà diritto di effettuare partenze e carichi nei traffici coperti da tale Conferenza. 2) Quando una Conferenza esercita un pool, tutte le compagnie di navigazione associate che servono il traffico del pool avranno diritto a parteciparvi. 3) Allo scopo di determinare le quote di traffico alle quali le compagnie associate hanno diritto, le cmpagnie di navigazione nazionali appartenenti ad uno Stato saranno considerate come un unico gruppo, indipendentemente dal loro numero. 4) Nella determinazione della quota di traffico nell'ambito di un pool di compagnie e/o di gruppi di compagnie di navigazione nazionali, ai termini del paragrafo 2) del presente articolo, si osservano i principi qui di seguito convenuti riguardanti i loro diritti di partecipazione al traffico espletato dalla Conferenza, salvo che non sia convenuto diversamente. a) Ciascun gruppo di compagnie di navigazione nazionali di due Paesi il cui interscambio è assicurato dai servizi di trasporto forniti dalla Conferenza ha eguale diritto di partecipare agli introiti per noli ed al volume dei carichi che sono oggetto dei loro reciproci scambi e che sono trasportati dalla Conferenza; b) le Compagnie di navigazione di Paesi terzi, se ve ne sono, hanno il diritto di acquisire una parte consistente, quale il 20 per cento, dei noli e del volume di traffico prodotto da quegli scambi. 5) Se, in uno qualsiasi dei Paesi il cui traffico è servito dalla Conferenza, non vi sono compagnie di navigazione nazionali partecipanti a tale traffico, la parte del traffico cui avrebbero diritto le compagnie di navigazione nazionali di quel Paese, in base al paragrafo 4) del presente articolo, sarà distribuita tra le varie compagnie partecipanti al traffico, in proporzione alle loro quote rispettive. 6) Se le compagnie di navigazione nazionali di un paese decidono di non trasportare completamente la loro quota di traffico, la porzione della loro quota di traffico non utilizzata sarà distribuita tra le singole compagnie partecipanti al traffico in proporzione delle loro rispettive quote. 7) Se le compagnie di navigazione nazionali dei paesi interessati non partecipano al traffico tra questi Paesi coperti da una Conferenza le quote di traffico trasportate dalla Conferenza tra questi paesi saranno assegnate alle compagnie associate di paesi terzi a mezzo di negoziati commerciali tra le compagnie stesse. 8) Le compagnie di navigazione nazionali di una regione, membri di una Conferenza, posti ai capolinea di un traffico coperto dalla Conferenza, possono ridistribuire tra loro stesse di comune accordo le quote attribuite ad esse, ai sensi dei paragrafi da 4) a 7) incluso del presente articolo. 9) Salva l'osservazione delle disposizioni dei paragrafi dal 4) all'8) incluso del presente articolo riguardanti le quote di traffico attribuite a compagnie o a gruppi di compagnie di navigazione gli accordi di pool o di partecipazione al traffico saranno riveduti periodicamente dalla Conferenza a intervalli da fissare negli accordi e in armonia con i criteri da specificare nell'accordo di Conferenza. 10) L'applicazione del presente articolo comincerà il più presto possibile dopo l'entrata in vigore dalla presente Convenzione e sarà completata alla scadenza di un periodo di transizione che in nessun caso potrà superare i due anni, tenendo presente la specifica situazione in ciascuno dei traffici interessati. 11) Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza hanno diritto di utilizzare navi noleggiate per adempiere i loro obblighi conferenziali. 12) I criteri per la ripartizione e la revisione delle quote fissate nei paragrafi da 1) a 11) incluso del presente articolo, sono applicati quando, in assenza di un pool, esiste un accordo relativo all'approdo, alle partenze e/o a qualsiasi altra forma di ripartizione del traffico. 13) Quando in una Conferenza non esistono accordi di pool, di approdi, di partenze o altri accordi di partecipazione al traffico, qualsiasi gruppo di compagnie di navigazione nazionali associate alla Conferenza può' richiedere che siano conclusi accordi di pool concernenti traffici tra i loro paesi regolati dalla Conferenza, in conformità con le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, o alternativamente che le partenze siano regolate in maniera tale da offrire a tali compagnie la possibilità di godere sostanzialmente degli stessi diritti a partecipare al traffico tra quei paesi serviti dalla Conferenza come ne avrebbero beneficiato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo. Qualsiasi richiesta in tal senso sarà considerata e decisa dalla Conferenza. Se non si conclude alcun accordo per sostituire un pool o per disciplinare le partenze fra i membri della Conferenza, i gruppi delle compagnie di navigazione nazionali dei paesi posti alle due estremità del traffico disporranno della maggioranza dei voti nella decisione di istituire un tale pool o disciplinare le partenze. La questione sarà decisa entro i sei mesi dal ricevimento della richiesta. 14) In caso di disaccordo tra le compagnie di navigazione nazionali dei paesi posti alle due estremità del traffico servito dalla Conferenza sulla opportunità o meno che il pool sia instaurato, esse possono richiedere che nell'ambito della Conferenza le partenze siano regolate in modo da consentire alle suddette compagnie di fruire sostanzialmente dei medesimi diritti di partecipazione ai traffici fra questi due paesi serviti dalla Conferenza nella stessa misura in cui ne avrebbero fruito in base alle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo. Nel caso che non vi siano compagnie nazionali di linea in uno dei paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza, le compagnie di navigazione nazionali dell'altro paese possono fare la stessa richiesta. La Conferenza si adopererà in tutti i modi per soddisfare tale richiesta. Se tuttavia questa richiesta non è soddisfatta, le autorità competenti dei due paesi capolinea possono esaminare la questione se lo desiderano, e far conoscere alle parti interessate i loro punti di vista per loro considerazione. Se non è raggiunto alcun accordo, la controversia sarà risolta secondo le procdure stabilite in questo Codice. 15) Altre compagnie di navigazione, membri della Conferenza, possono anche richiedere che siano instaurati accordi di pool o di partenze, e la richiesta sarà considerata dalla Coferenza in armonia con le pertitenti disposizioni di questo Codice. 16) Una Conferenza provvederà ad adottare, in ogni accordo di pool, appropriate misure per far fronte ai casi in cui un carica sia stato lasciato a terra da una compagnia associata per qualsiasi ragione, eccetto che per tardiva presentazione da parte del caricatore. Un accordi di detto tipo deve prevedere che una nave con spazio non prenotato capace di essere utilizzato, sia leggittimata a caricare le merci anche in eccedenza rispetto alla quota di pool spettante alla compagnia nel traffico in questione, nel caso che, diversamente, il carico venisse lasciato a terra o ritardato oltre un limite stabilito dalle Conferenze. 17) Le disposizioni dei paragrafi da 1) a 16) incluso del presente articolo riguardano tutte le merci senza distinzione circa la loro origine, la loro destinazione o l'uso cui sono destinati, ad eccezione dei materiali militari trasportati per scopi di difesa nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-2

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