REGIO DECRETO·n. 1924·28 settembre 1919

Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

Vigente dal 23 novembre 1926 41 articoli 5 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
titolo IDelle autorizzazioni a mettere in vendita acque minerali naturali e artificiali.
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13
titolo IIDelle autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18
titolo IIIDelle dichiarazioni di pubblica utilità.
Art. 19Art. 20Art. 21
titolo IVDella vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali ed artificiali e sull'esercizio degli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31
titolo VDisposizioni generali e transitorie.
Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40

Richiamato da 5 norme

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