RegolamentoTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 9 nov 1919
Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento. Il commercio nel Regno delle acque stesse è soggetto alle norme che regolano il commercio delle acque nazionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-28

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Art. 28 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo