Regolamento›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 9 nov 1919
Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento.
Il commercio nel Regno delle acque stesse è soggetto alle norme che regolano il commercio delle acque nazionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-28