RegolamentoTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 9 nov 1919
Nessuna modificazione può essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'atto di autorizzazione, senza il permesso del prefetto. Le modalità per il buon governo igienico della zona di protezione sono determinate dalle istruzioni di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-24

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Art. 24 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo