RegolamentoTitolo IV

Art. 27

In vigore dal 9 nov 1919
Salva la osservanza delle disposizioni dei regolamenti locali, chiunque intenda aprire un deposito di acque minerali deve darne avviso al sindaco almeno tre giorni prima dell'apertura. Il sindaco ne informa il prefetto. La presente disposizione non si applica alle farmacie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-27

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Art. 27 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo