Art. 27
RegolamentoTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 9 nov 1919
Salva la osservanza delle disposizioni dei regolamenti locali, chiunque intenda aprire un deposito di acque minerali deve darne avviso al sindaco almeno tre giorni prima dell'apertura. Il sindaco ne informa il prefetto. La presente disposizione non si applica alle farmacie.
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