RegolamentoTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 25 feb 1926
Il nome di un'acqua minerale autorizzata ed i caratteri essenziali della relativa etichetta non possono essere adoperati per contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali. Le etichette destinate a contrassegnare detti sali debbono, poi, contenere la indicazione qualitativa e quantitativa dei prodotti che li costituiscono, escluse le formule chimiche. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sali genuini, ricavati dalle acque naturali autorizzate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-31

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Art. 31 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo