Art. 31
RegolamentoTitolo IV

Art. 31

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In vigore dal 25 feb 1926
Il nome di un'acqua minerale autorizzata ed i caratteri essenziali della relativa etichetta non possono essere adoperati per contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali. Le etichette destinate a contrassegnare detti sali debbono, poi, contenere la indicazione qualitativa e quantitativa dei prodotti che li costituiscono, escluse le formule chimiche. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sali genuini, ricavati dalle acque naturali autorizzate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-31