Regolamento›Titolo IV
Art. 31
31 / 40In vigore dal 25 feb 1926
Il nome di un'acqua minerale autorizzata ed i caratteri essenziali della relativa etichetta non possono essere adoperati per contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali.
Le etichette destinate a contrassegnare detti sali debbono, poi, contenere la indicazione qualitativa e quantitativa dei prodotti che li costituiscono, escluse le formule chimiche.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sali genuini, ricavati dalle acque naturali autorizzate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-31