Regolamento›Titolo V
Art. 36
In vigore dal 9 nov 1919
Ogni cambiamento nella persona del concessionario o in quella del direttore tecnico degli stabilimenti di acque minerali, ovvero degli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, deve essere comunicato rispettivamente al Ministero dell'interno e al prefetto.
Nel caso di cambiamento di direttore, alla comunicazione sarà unita la dichiarazione del nuovo direttore tecnico compilata nelle forme indicate agli , n. 9, e 15, n. 11.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-36