RegolamentoTitolo V

Art. 36

In vigore dal 9 nov 1919
Ogni cambiamento nella persona del concessionario o in quella del direttore tecnico degli stabilimenti di acque minerali, ovvero degli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, deve essere comunicato rispettivamente al Ministero dell'interno e al prefetto. Nel caso di cambiamento di direttore, alla comunicazione sarà unita la dichiarazione del nuovo direttore tecnico compilata nelle forme indicate agli , n. 9, e 15, n. 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo