RegolamentoTitolo V

Art. 40

In vigore dal 9 nov 1919
Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sarà trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale nazionale devono essere uniti: a) un elenco, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'acqua sgorga, se naturale, o è preparata, se artificiale, delle altre acque minerali utilizzate o prodotte nel Comune stesso con l'indicazione del nome col quale ciascuna è posta in vendita; b) gli eventuali decreti od atti di governo, in originale o in copia autenticata da notaio, relativi all'acqua minerale di cui trattasi. Visto, Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro dell'interno: NITTI. Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-40

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Art. 40 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo