Regolamento›Titolo V
Art. 40
40 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sarà trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale nazionale devono essere uniti:
a) un elenco, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'acqua
sgorga, se naturale, o è preparata, se artificiale, delle
altre acque minerali utilizzate o prodotte nel Comune stesso
con l'indicazione del nome col quale ciascuna
è posta in vendita;
b) gli eventuali decreti od atti di governo, in originale
o in copia autenticata da notaio, relativi all'acqua minerale
di cui trattasi.
Visto, Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-40