Art. 1

In vigore dal 9 nov 1919
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947; Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dai due ministri proponenti, per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1919. VITTORIO EMANUELE NITTI - VISOCCHI. Visto, Il guardasigilli: MORTARA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-rd-1

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Art. 1 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo