Regolamento›Titolo V
Art. 35
In vigore dal 9 nov 1919
Il Ministero dell'interno approva la tabella dei laboratori, ai quali possono essere affidate le analisi di cui agli , e provvede alle eventuali modificazioni.
La tabella e le sue varianti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-35