Regolamento›Titolo V
Art. 33
In vigore dal 9 nov 1919
Quando le domande di cui agli riguardino opere per la produzione e lo smercio di acque minerali o stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, allo stato di progetto, il Ministero dell'interno e il prefetto possono rispettivamente subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.
Il decreto deve in tal caso stabilire i termini entro i quali debbano cominciarsi e compiersi i lavori.
I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari.
Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata, nelle forme stabilite dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-33