Art. 33
RegolamentoTitolo V

Art. 33

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In vigore dal 9 nov 1919
Quando le domande di cui agli riguardino opere per la produzione e lo smercio di acque minerali o stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, allo stato di progetto, il Ministero dell'interno e il prefetto possono rispettivamente subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori. Il decreto deve in tal caso stabilire i termini entro i quali debbano cominciarsi e compiersi i lavori. I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari. Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata, nelle forme stabilite dall'.
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