Regolamento›Titolo V
Art. 32
In vigore dal 9 nov 1919
Le autorizzazioni di cui agli della legge sono concesse quando dai documenti prodotti e dalle eventuali ispezioni ed analisi di controllo risulti che, in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno a norma dell', l'acqua possiede i caratteri di acqua minerale, e viene erogata, raccolta, preparata, imbottigliata, trasportata e posta in commercio con tutte le garanzie nei riguardi igienici; e che gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, sono rispondenti alle esigenze igieniche generali e particolari, in relazione agli scopi cui sono destinati.
Ogni innovazione o modifica agli elementi essenziali sui quali furono fondate le autorizzazioni accordate deve essere autorizzata con le modalità della originaria concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-32