Regolamento›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 9 nov 1919
Presso il Ministero dell'interno è tenuto un registro delle acque minerali delle quali è autorizzata la utilizzazione a termini degli della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-30