RegolamentoTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 9 nov 1919
I provvedimenti commessi al prefetto dall' della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimità di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale. Sui reclami prodotti contro i provvedimenti stessi ai termini dell' della legge anzidetta, provvedono di concerto, con unico decreto da entrambi firmato, il ministro dell'agricoltura e quello dell'interno, sentiti da parte del primo il Consiglio delle miniere e da parte del secondo la Commissione di cui al successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-25

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Art. 25 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo