Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 9 nov 1919
Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita una acqua minerale artificiale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.
La domanda è presentata al prefetto della Provincia, dove è posto lo stabilimento per la preparazione dell'acqua. Essa indica le generalità e il domicilio del richiedente; la composizione dell'acqua, l'uso al quale è destinata; il nome col quale sarà posta in vendita.
Alla domanda sono uniti i documenti prescritti dai numeri 2 e seguenti dall'articolo precedente e, in aggiunta:
a) le analisi fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche
del caso, praticate da laboratori autorizzati, come all';
b) una nota descrittiva particolareggiata del trattamento al
quale l'acqua vien sottoposta e dello stabilimento
ove esso si pratica.
Le analisi saranno eseguite sia sull'acqua che è usata per la preparazione dell'acqua minerale, sia su campioni identici all'acqua: quale s'intende mettere in commercio.
La nota descrittiva è redatta nei modi indicati al n. 5 dell'articolo precedente.
Si può omettere la presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, lettera a) dell'articolo precedente, nonché delle analisi dell'acqua usata per la preparazione di quella minerale artificiale, quando l'acqua viene attinta da sorgente ammessa all'alimentazione idrica di un centro abitato.
Quando il Comune della scaturigine è diverso da quello dello stabilimento di preparazione occorre il parere dei due ufficiali sanitari comunali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-6