Regolamento›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 9 nov 1919
La domanda, diretta al Ministero dell'interno, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la utilizzazione di una sorgente di acqua minerale, è presentata al prefetto della Provincia nella quale trovansi i beni da espropriare, coi documenti indicati all' o all' e con quelli prescritti per la procedura di espropriazione a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188.
Il prefetto provvede per le occorrenti pubblicazioni ed inserzioni e rimette al Ministero dell'interno la domanda, debitamente istruita, con rapporto informativo esprimente il motivato parere sulla necessità dell'espropriazione, tenuto anche conto delle qualità terapeutiche od igieniche speciali dell'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-20