RegolamentoTitolo II

Art. 17

In vigore dal 9 nov 1919
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini è permanente. Gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima, di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo