Regolamento›Titolo II
Art. 17
17 / 40In vigore dal 9 nov 1919
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini è permanente.
Gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima, di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-17