RegolamentoTitolo II

Art. 18

In vigore dal 9 nov 1919
Sono soggetti al disposto dell' della legge ed alle disposizioni del presente regolamento i reparti per cure termali, idroterapiche, fisiche od affini degli alberghi, delle pensioni e dei comuni stabilimenti di bagni.
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Art. 18 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo