Regolamento›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 9 nov 1919
Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale estera, occorre presentare domanda al Ministero dell'interno.
Essa indica:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) il nome attribuito in commercio all'acqua, e col quale sarà
posta in vendita nel Regno;
c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne
giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso
al quale viene destinata;
d) l'indicazione se trattasi di acqua minerale naturale
o artificiale a norma degli .
Se la domanda è fatta dal proprietario, che non risieda nel Regno, essa deve designare la persona incaricata di rappresentarlo in Italia e il domicilio di questa. Se invece è fatta dal rappresentante, deve essere accompagnata da regolare mandato, debitamente legalizzato, del proprietario.
Alla istanza sono uniti:
1° i campioni dell'acqua, in recipienti preparati nel modo
col quale s'intendono porre in commercio e le rispettive
etichette in triplice esemplare;
2° i dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche
fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua
minerale, forniti da laboratori di Stato;
3° un certificato che attesti delle modalità della presa e
della confezione dei campioni, rilasciato dall'autorità
sanitaria che ha assistito a tali operazioni;
4° una nota informativa sull'acqua, indicante
con la maggiore precisione:
per le acque naturali, la sorgente, la temperatura,
la composizione e le proprietà terapeutiche dell'acqua,
e tutti gli elementi utili a una completa conoscenza di essa,
specificando gli eventuali trattamenti, ai quali
l'acqua sia sottoposta;
per le acque artificiali, i medesimi dati relativamente
all'acqua impiegata e alle operazioni alle quali è sottoposta;
5° i certificati di pubbliche autorità attestanti
le circostanze di cui al n. 4;
6° un rapporto di un ingegnere che, nel paese di origine
dell'acqua, copra un pubblico ufficio tecnico.
Il rapporto deve dimostrare in modo particolareggiato e con
l'appoggio di piante planimetriche nella scala di 1:1000,
la situazione della sorgente per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa; con le sue quote altimetriche, la sua origine e formazione, e il modo e il grado di protezione igienica
naturale o artificiale conseguita. Deve descrivere il bacino
geologico, idro-geologico ed imbrifero; e, con l'appoggio di
disegni e di fotografie, le opere di presa; i serbatoi;
la conduttura e il materiale di costruzione di essa; gli
apparecchi di sollevamento meccanico; i locali e il macchinario per le operazioni di preparazione dell'acqua, per
l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti,
per l'imballaggio; nonché i recipienti pel trasporto
e il loro sistema di chiusura;
7° copia autentica del provvedimento autorizzante il commercio
dell'acqua nel paese di origne, a norma delle
disposizioni in vigore.
Tutti questi documenti devono essere, nell'originale, muniti del visto del console italiano per la circoscrizione ove l'acqua nasce o è preparata, e tradotti in italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-8