Art. 8
RegolamentoTitolo I

Art. 8

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In vigore dal 9 nov 1919
Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale estera, occorre presentare domanda al Ministero dell'interno. Essa indica: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) il nome attribuito in commercio all'acqua, e col quale sarà posta in vendita nel Regno; c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale viene destinata; d) l'indicazione se trattasi di acqua minerale naturale o artificiale a norma degli . Se la domanda è fatta dal proprietario, che non risieda nel Regno, essa deve designare la persona incaricata di rappresentarlo in Italia e il domicilio di questa. Se invece è fatta dal rappresentante, deve essere accompagnata da regolare mandato, debitamente legalizzato, del proprietario. Alla istanza sono uniti: 1° i campioni dell'acqua, in recipienti preparati nel modo col quale s'intendono porre in commercio e le rispettive etichette in triplice esemplare; 2° i dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua minerale, forniti da laboratori di Stato; 3° un certificato che attesti delle modalità della presa e della confezione dei campioni, rilasciato dall'autorità sanitaria che ha assistito a tali operazioni; 4° una nota informativa sull'acqua, indicante con la maggiore precisione: per le acque naturali, la sorgente, la temperatura, la composizione e le proprietà terapeutiche dell'acqua, e tutti gli elementi utili a una completa conoscenza di essa, specificando gli eventuali trattamenti, ai quali l'acqua sia sottoposta; per le acque artificiali, i medesimi dati relativamente all'acqua impiegata e alle operazioni alle quali è sottoposta; 5° i certificati di pubbliche autorità attestanti le circostanze di cui al n. 4; 6° un rapporto di un ingegnere che, nel paese di origine dell'acqua, copra un pubblico ufficio tecnico. Il rapporto deve dimostrare in modo particolareggiato e con l'appoggio di piante planimetriche nella scala di 1:1000, la situazione della sorgente per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa; con le sue quote altimetriche, la sua origine e formazione, e il modo e il grado di protezione igienica naturale o artificiale conseguita. Deve descrivere il bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero; e, con l'appoggio di disegni e di fotografie, le opere di presa; i serbatoi; la conduttura e il materiale di costruzione di essa; gli apparecchi di sollevamento meccanico; i locali e il macchinario per le operazioni di preparazione dell'acqua, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti, per l'imballaggio; nonché i recipienti pel trasporto e il loro sistema di chiusura; 7° copia autentica del provvedimento autorizzante il commercio dell'acqua nel paese di origne, a norma delle disposizioni in vigore. Tutti questi documenti devono essere, nell'originale, muniti del visto del console italiano per la circoscrizione ove l'acqua nasce o è preparata, e tradotti in italiano.
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