Regolamento›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 9 nov 1919
Per ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare gli stabilimenti menzionati nel precedente articolo occorre che sia presentata al prefetto domanda contenente le generalità e il domicilio del richiedente, la dichiarazione sommaria dell'uso al quale lo stabilimento è destinato e l'indicazione delle stagioni nelle quali lo stabilimento sarà aperto al pubblico.
La domanda è corredata dei seguenti documenti:
I. Schema di regolamento per i servizi di accettazione dei
curandi, con indicazione se vi siano reparti o turni di cura
con carattere di beneficenza; per i servizi di assistenza
sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno;
nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto
di vista dell'igiene.
II. Dichiarazione di un dottore in medicina, preferibilmente
versato in idrologia, idroterapia, terapia fisica od igiene,
che assume la direzione tecnica dello stabilimento.
La dichiarazione è controfirmata per accettazione,
dal richiedente ed è vistata dal sindaco.
III. Parere dell'ufficiale sanitario comunale.
IV.-A) per gli stabilimenti termali:
1° dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti
da laboratori autorizzati a norma dell', ed eventualmente
i certificati medici che attestino dell'azione terapeutica;
2° planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente,
nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno
metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno
destinata alla protezione igienica della sorgente stessa,
ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;
3° relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero
della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati
in materia, con dati relativi alla portata e temperatura
della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili ad
una completa conoscenza dell'acqua;
4° nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore
ad 1:100 o firmata dal richiedente e da un ingegnere,
con indicazione se si tratti di progetto o
di impianti già in atto:
a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e
del suo materiale di costruzione; degli apparecchi
di sollevamento meccanico;
b) dei locali per bibita, per soggiorno, per cucine, per bagni,
per doccie, per inalazioni; nonché degli spazi scoperti e
dell'area circostante per un raggio di metri 30:
c) degli apparecchi per doccie, inalazioni, fangature;
d) degli ambienti per cure sudatorie;
e) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi
per disinfezione;
f) delle lavanderie, delle latrine e delle fognature.
La nota descrittiva è corredata da disegni, firmata dallo istante e da un ingegnere e vistata dal sindaco.
Quando trattisi di acque minerali messe in vendita, tiene luogo dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4, lettera a), il decreto Ministeriale d'autorizzazione emesso a termini degli della legge e 4 del presente regolamento.
B) per gli stabilimenti idroterapici, di cure fisiche ed affini:
1° notizie sull'acqua usata per le cure, sulla sua provenienza
e sulle sue garanzie dal punto di vista della igiene;
2° nota descrittiva:
a) degli ambienti, delle cure e degli apparecchi da impiegare;
b) degli ambienti per isolamento e degli apparecchi per
disinfezione, se richiesti dalla natura degli stabilimenti;
c) della lavanderia, delle latrine e delle fognature.
Alla nota è unita la pianta planimetrica, nella scala di 1:100, degli ambienti destinati alle cure ed eventualmente all'abitazione dei curandi. La nota è firmata dal richiedente e da un ingegnere
e vistata dal sindaco; indica se si tratti di progetto o di impianti già in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-15