Art. 18
RegolamentoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 9 nov 1919
Sono soggetti al disposto dell' della legge ed alle disposizioni del presente regolamento i reparti per cure termali, idroterapiche, fisiche od affini degli alberghi, delle pensioni e dei comuni stabilimenti di bagni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-18