RegolamentoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 9 nov 1919
Sono considerati: a) stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico: 1° acque minerali; 2° fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili; 3° stufe naturali e artificiali; b) stabilimenti idroterapici quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso di acqua comune; c) stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia, la meccanoterapia, la radioterapia, la radiumterapia, la fototerapia, la termoterapia, l'elettroterapia, l'aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-14

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