Regolamento›Titolo II
Art. 14
14 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Sono considerati:
a) stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano
a scopo terapeutico:
1° acque minerali;
2° fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati,
muffe e simili;
3° stufe naturali e artificiali;
b) stabilimenti idroterapici quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso di acqua comune;
c) stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia,
la meccanoterapia, la radioterapia, la radiumterapia,
la fototerapia, la termoterapia, l'elettroterapia,
l'aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi
speciali dietetici e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-14