RegolamentoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 9 nov 1919
Ogni acqua è tenuta in commercio col nome, con la qualifica, con i tipi di recipienti, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal decreto, che ne autorizza la vendita. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto del Ministero dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo