Regolamento›Titolo I
Art. 12
12 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Ogni acqua è tenuta in commercio col nome, con la qualifica, con i tipi di recipienti, i sistemi di confezione e le etichette risultanti
dal decreto, che ne autorizza la vendita.
Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-12