RegolamentoTitolo IV

Art. 23

In vigore dal 9 nov 1919
L'autorità sanitaria, ai fini della tutela della pubblica igiene e in particolar modo per assicurarsi che le condizioni, alle quali furono concesse le autorizzazioni di cui agli ed 8 della legge, siano sempre osservate, può in ogni tempo disporre accertamenti, prelevamenti di campioni, analisi ed ispezioni alle sorgenti, negli stabilimenti, depositi o luoghi di smercio contemplati dal presente regolamento. Quando la merce si trovi in magazzini doganali, compresi i magazzini generali e privati, sulle calate, sugli spazi doganali, sulle chiatte, sulle navi o sui carri, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per cabotaggio, la vigilanza viene esercitata con il concorso ed il mezzo dell'autorità finanziaria. L'esecuzione del prelevamento dei campioni, che questa ordina d'ufficio o quante volte ne sia fatta richiesta dall'autorità sanitaria, è affidata in tal caso agli agenti doganali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-23

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