RegolamentoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 9 nov 1919
Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno. La domanda deve essere presentata al prefetto della Provincia ove scaturisce la sorgente. Essa indica, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente: a) il nome, col quale l'acqua sarà posta in vendita: b) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata; c) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti; d) se all'acqua verrà eventualmente fatto subire alcuno dei trattamenti ammessi per le acque minerali naturali, di cui alle lettere e) ed f) dell' e quale. L'istanza è corredata dai seguenti documenti: 1° dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma dell' e, se l'acqua ha azione terapeutica, le relazioni mediche che attestino tale qualità; 2° planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere; 3° relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati in materia, con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua; 4° documenti comprovanti la qualità di proprietario della sorgente in chi presenta l'istanza, ovvero il consenso del proprietario all'utilizzazione dell'acqua da parte del richiedente; a meno che non si verifichi il caso di cui all' della legge; 5° nota descrittiva, corredata da disegni, in scala non inferiore ad 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto; a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e del materiale di costruzione di essa; degli apparecchi di sollevamento meccanico; b) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alle lettere e) ed f) dell', per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura; 6° schema di regolamento interno per le operazioni di cui al n. 5 lettera b) nonché per l'assunzione del personale di servizio, dal punto di vista dell'igiene; 7° l'etichetta, in triplice esemplare, colla quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua; 8° parere dell'ufficiale sanitario comunale; 9° dichiarazione di un dottore in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente. La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 8 e 9 sono vidimati dal sindaco e debitamente legalizzati. Qualora trattisi di più sorgenti, tra di loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un solo esemplare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-5

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