Regolamento›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 9 nov 1919
In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorità sanitarie, che ne facciano richiesta, del decreto di autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-29