RegolamentoTitolo IV

Art. 29

In vigore dal 9 nov 1919
In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorità sanitarie, che ne facciano richiesta, del decreto di autorizzazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-29

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Art. 29 Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo