Art. 29
RegolamentoTitolo IV

Art. 29

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In vigore dal 9 nov 1919
In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorità sanitarie, che ne facciano richiesta, del decreto di autorizzazione.
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