Regolamento›Titolo IV
Art. 24
24 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Nessuna modificazione può essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'atto di autorizzazione, senza il permesso del prefetto.
Le modalità per il buon governo igienico della zona di protezione sono determinate dalle istruzioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-24