Art. 28
RegolamentoTitolo IV

Art. 28

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In vigore dal 9 nov 1919
Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento. Il commercio nel Regno delle acque stesse è soggetto alle norme che regolano il commercio delle acque nazionali.
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