Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 9 nov 1919
Si considera acqua minerale artificiale quella che viene offerta all'uso dopo di essere stata sottoposta ad operazioni diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-3