RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1919
Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente. Non s'intende modificato il carattere di acqua minerale naturale dalle seguenti operazioni: a) captazione; b) canalizzazione; c) elevazione meccanica; d) approvvigionamento in vasca; e) restituzione all'acqua dei gas della sorgente; f) decantazione di un'acqua, nella quale il ferro non costituisce l'elemento terapeutico essenziale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-2

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