Regolamento›Titolo I
Art. 2
2 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente.
Non s'intende modificato il carattere di acqua minerale naturale dalle seguenti operazioni:
a) captazione;
b) canalizzazione;
c) elevazione meccanica;
d) approvvigionamento in vasca;
e) restituzione all'acqua dei gas della sorgente;
f) decantazione di un'acqua, nella quale
il ferro non costituisce
l'elemento terapeutico essenziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-2