RegolamentoTitolo I

Art. 1

In vigore dal 9 nov 1919
Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947 sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri usi curativi. Non si considerano acque minerali: le odinarie acque potabili, comunque messe in commercio, le acque gazose e le acque di seltz, costituite da acqua potabile trattata con anidride carbonica; le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica; i fanghi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-1

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