Art. 2
LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323
In vigore dal 11 gen 2024
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all', comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all', comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell', ancorchè annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-10-24;323#art-2