Art. 2

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

In vigore dal 11 gen 2024
(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all', comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d); c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all', comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell', ancorchè annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge; e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali; f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali. 2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge
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