Art. 1
In vigore dal 4 dic 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visti in particolare il primo e il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21 che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Visto l'art. 6, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, al punto 4) dell'art. 16 per riportare a coerenza normativa i criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio, fruendo del differimento del termine già fissato (3 marzo 1995) per la revisione delle acque minerali;
Considerato, pertanto che il testo della norma vigente ("documentazione bibliografica accompagnata dalla relazione di un esperto clinico e/o farmacologo") può essere convenientemente sostituito con il contenuto dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 542/1992;
Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto l'art. 6, lettera l), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 11 aprile 1995 - III sezione e 12 luglio 1995 assemblea generale;
Udito il Consiglio di Stato che si è espresso nella seduta del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione fatta in data 20 agosto 1996 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Il testo del punto 4) dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, è sostituito dal seguente:
"4) studi clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 agosto 1996
Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 317
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-08-20;585#art-1